L’imputato e il pubblico ministero possono cercare al giudice l’applicazione, nella genere e nella misura indicata, nato da una sanzione sostitutiva ovvero di una pena pecuniaria, diminuita fine a un terzo, ossia di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita perfino a un terzo, non supera https://crossbookmark.com/story18372944/di-diffamazione-il-reato-e-la-pena-di-cui-all-art-595-cp